I Supremi Giudici, con sentenza del 22 giugno 2004 n.11599, hanno stabilito che in caso di danno provocato da immobile ad altra unità immobiliare del condominio, non sussiste solidarietà passiva a carico dell’acquirente dell’immobile danneggiante, nel caso in cui l’alienazione si avvenuta dopo il sinistro.
Detta solidarietà non può sussistere nemmeno ponendo a fondamento di tal pretesa l’art. 63, comma 2, disp. att. c.c. che prevede la responsabilità solidale solamente per quanto riguarda i debiti del dante causa derivanti dal mancato pagamento degli oneri condominiali. E’ quindi esclusa dalla previsione di detto articolo, la fattispecie di danno cagionato ad altro immobile.
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