L’antenna parabolica e la nuova disciplina dettata dall art.2-bis, comma 13, del d.l. 23.1.2001 n.5, convertito nella legge 20.3.2001 n.66.
Tale norma è finalizzata a “favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’art.1120, primo comma c.c.”.
Con tale nuova terminologia: “innovazioni necessarie” il legislatore ha chiarito come l’informazione satellitare debba ormai essere considerata di rilevanza costituzionale e ricompresa al pari di tutti gli altri diritti di libertà, racchiusi nell’art.21 della Carta costituzionale.
Al pari dell’antenna televisiva, al singolo è riconosciuto il diritto di installazione anche dell’antenna satellitare, nei limiti definiti anche dalla giurisprudenza sopra citata.
Ed è appena il caso di notare che forse con grande premonizione o larghezza di vedute, il legislatore del 1940 autorizzò, non le antenne, il cui termine era certamente conosciuto all’epoca ma: “gli aerei esterni”.
Ma l’articolo in commento dice di più.
Ha introdotto un nuovo “tipo” di innovazioni, le innovazioni necessarie e lo ha collocato all’interno dell’articolo 1120 I comma.
Ciò sta a significare, in primo luogo, che tale nuova opera, non può certo qualificarsi come gravosa o voluttuaria e quindi, i dissenzienti non possono sottrarsi alla spesa; in secondo luogo che essa essendo necessaria per il completo raggiungimento di quella libertà di informazione consacrata nell’art. 21 Cost. il problema della stabilità e sicurezza dell’immobile dovrà essere valutato molto attentamente, potendo vietarlo solamente in caso di concreto, conclamato e accertato pericolo.
Rimane aperto il problema del decoro architettonico, ma solo per i centri storici.
Infatti, l’art. 13 comma 3 della legge 31.7.1997 n.249 così recita: “A partire dal 1 gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sulla installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici”.
La valutazione del decoro che qui sembra coniugarsi con l’impatto ambientale e la necessita di razionalizzare il c.d. fenomeno di “antenna selvaggia” è quindi lasciata alla sensibilità del legislatore comunale.
Mentre, al di fuori del centro storico, la razionalizzazione viene indirettamente accentuata con il nuovo “tipo” di innovazione necessaria all’informazione.
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